LINEE GUIDA PER LE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE VIA INTERNET E A DISTANZA
PRINCIPI GENERALI
1. I principi etici e le regole di deontologia professionale dello psicologo si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengono effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo.L’utilizzo di tali mediazioni per la pratica professionale richiede particolare attenzione e cautela da parte dello psicologo, soprattutto laddove esse sono non usuali, innovative o sperimentali e comunque in carenza di conoscenze sulle implicazioni secondarie del loro utilizzo sia sul piano della teoria e della tecnica professionale, che sul piano relazionale.
2. La conoscenza del Codice Deontologico è indispensabile per una attenta riflessione sullo sviluppo dell’intervento professionale dello psicologo, soprattutto nei casi di utilizzo di mezzi di comunicazione nuovi per tale ambito e nei casi di limitata esperienza professionale.
3. Ogni nuovo o innovativo mezzo di comunicazione utilizzato nell’esercizio della professione di psicologo necessita dell’identificazione del profilo delle sue specifiche caratteristiche e quindi delle sfide professionali che pone sul piano dell’appropriatezza epistemologica, teorica, tecnica e deontologica. di attività psicodiagnostica e psicoterapeutica effettuate via Internet potrebbero risultare non conformi ai principi espressi negli artt. 6, 7 e 11 del vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ed in tal caso sa.
4. Al momento attuale, in base alla deliberazione n. 19 del 23 marzo 2002 del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi Italiani, le praticherebbero sanzionabili.
ASPETTI SPECIFICI
1. SICUREZZA
1.1 Identità degli psicologi
1.1.1 Gli psicologi devono essere riconoscibili in modo da poterne verificare l’identità e il domicilio.1.1.2 Gli psicologi associati che sviluppano siti Web devono facilitarne l’identificazione come siti appartenenti a psicologi iscritti all’Ordine professionale.1.1.3 Lo psicologo singolo o associato che offre prestazioni via internet è tenuto a segnalare al proprio ordine professionale di appartenenza l’indirizzo web del sito presso il quale eroga tali prestazioni.1.1.4 Gli psicologi sono tenuti a specificare la loro iscrizione all’Ordine professionale. Se specificano anche l’appartenenza ad associazioni scientifiche devono rendere identificabili e contattabili tali associazioni e reperibili i relativi statuti .1.1.5 Dove un servizio è fornito da più psicologi, questo deve essere chiaramente specificato. In ogni caso deve essere identificabile l’autore della prestazione.1.1.6 Se i professionisti coinvolti afferiscono a professionalità diverse queste devono essere chiaramente identificabili. Nel sito web in cui vengono offerte prestazioni psicologiche devono essere fornite informazioni relative alle norme professionali e al codice deontologico vigenti, ed alle modalità di consultazioni dei medesimi.
1.2 Identificazione degli utilizzatori
1. 3 Protezione della transazione
2. RISERVATEZZA
2.1 Riconoscimento dei limiti
2.2 Conservazione dei dati
3. RELAZIONE CON LE CARATTERISTICHE DI SPECIALI SERVIZI OFFERTI DA INTERNET
3.1
Gli psicologi che offrono prestazioni a distanza devono tenere conto che il servizio è utilizzabile anche al di fuori dei confini nazionali e che gli utenti possono afferire a nazionalità, etnie, religioni, costumi e riferimenti normativi disomogenei rispetto a quelli del professionista, nonché del fatto che regolamentazioni diverse (o assenti) della professione di psicologo in altre nazioni possono indurre aspettative inadeguate, incongrue o errate da parte dell’utilizzatore.